Decreto “Rilancio”: ecco le misure per la disabilità

Sappiamo quanto sia difficile portare avanti una disabilità per i nostri cari e quanto possa essere dispendioso e dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, ecco il cosidetto Decreto “Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando quindi contestualmente in vigore.

Il decreto quanto segue “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto legge 34/2020 – detto “Rilancio” – è un provvedimento che riprende in parte il precedente decreto “Cura Italia” (decreto legge 18/2020 nel frattempo modificato e convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) ma, anche in funzione della cosiddetta Fase 2, interviene in molti ambiti del sistema produttivo e dei servizi commerciali oltre che del lavoro e dei consumi, introducendo misure per imprese e cittadini che dovrebbero, negli intenti almeno, favorire appunto il rilancio del Paese dopo la drammatica crisi derivata dal COVID 19.

Queste forme di supporto possono essere grossolanamente ricondotte a due ambiti: forme di flessibilità per i lavoratori (permessi e congedi di vario tipo, lavoro agile ecc.) e sostegni di natura economica ai nuclei in difficoltà (ampliamento del reddito di cittadinanza, introduzione straordinaria del reddito di emergenza, bonus per baby sitter, bonus per lavoratori autonomi, colf e badanti ecc.). Poi vi è terzo àmbito, non di effetto immediato sulle persone e le famiglie che prevede l’aumento di alcuni Fondi.

Estensione dei permessi 104/1992

Il decreto “Rilancio” conferma (articolo 73) anche per maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

Rinnovo Congedo COVID 19

Nel “Cura Italia” era previsto un congedo di 15 giorni riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) retribuito a 50%. Spetta sia ai dipendenti privati (art.23, decreto “Cura Italia”) che ai dipendenti pubblici (art. 25 che richiama il 23).

Il decreto “Rilancio” (articolo 72)  corregge parzialmente quell’articolo aumentando il periodo del congedo a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020. Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15.

Restano ferme le altre condizioni, fra le quali l’impossibilità di fruire del congedo se l’altro genitore non lavora o è in “cassa integrazione” (CIG, FIS ecc.)

Il congedo è invece compatibile con il contestuale svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di smart working.

Assenze equiparate a “ricovero ospedaliero”

Chi si attendeva dal decreto “Rilancio” un chiarimento che rendesse operativa e omogenea l’applicazione dell’articolo 26 del decreto “Cura Italia” è rimasto fortemente deluso.

Nonostante le richieste e le istanze provenienti da diverse parti, il Governo ha ritenuto di introdurre come unica modificazione (articolo 74 del nuovo decreto)  l’estensione del “beneficio” dal 30 aprile al 31 luglio 2020, lasciando quindi intonso il farraginoso testo approvato dal Senato (emendamento Errani) in sede di conversione in legge del decreto “Cura Italia”.

La sorveglianza sanitaria

Esiste in Italia, non certo da ora, una robusta e corposa disciplina per la sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori. L’ultima e compiuta espressione la troviamo nel noto decreto legislativo 81/2008 che fissa regole, obblighi, competenze delle diverse figura coinvolte, formazione, percorsi per garantire quegli obiettivi così rilevanti per milioni di lavoratori.

In questa fase, ovviamente, si presenta un situazione per certi versi nuova ma comunque incardinabile in quanto già previsto soprattutto per la sorveglianza sanitaria utilissima assieme alle altre misure che proprio in queste ore vengono indicate da INAIL.

Vediamo piuttosto che accade, non mancando di segnalare che ci si riferisce alle attività produttive o commerciali.
Dunque la sorveglianza sanitaria spetta al “medico competente”, quello indicato dall’azienda o amministrazione per queste attività. Egli verifica – in estrema sintesi – la compatibilità fra le mansioni assegnate e svolte e i rischi per le condizioni di salute del lavoratore

Il medico competente può concludere la sua valutazione sull’idoneità alla mansione in diversi modi. Può confermare la piena idoneità alla mansione: non cambia nulla.

Può stabile una idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. In questo caso l’azienda per consentire al lavoratore di proseguire la sua attività deve applicare le prescrizioni e/o adottare le limitazioni. Può anche destinare la persona a mansione diversa (inferiore, equivalente, superiore). Ma se non è dimostratamente in grado di seguire le prescrizioni e/o limitazioni può essere avviato il licenziamento. E iniziare gli inevitabili contenziosi.

L’altra opzione è l’inidoneità temporanea. È una soluzione apprezzata dalle aziende perché non comporta costi organizzativi è mette in forse la retribuzione.

L’ultima è l’inidoneità permanente: motivo di licenziamento e, se sussistono le premesse (incapacità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro) ad avviare il (pre)pensionamento

Indennità ai lavoratori autonomi, agricoli, dello spettacolo e altro

Il “Cura Italia” aveva previsto forme di sostegno (indennità e reddito di ultima istanza) a favore dei lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni separate, lavoratori agricoli, dello spettacolo in ragione dell’evidenza che per loro non vi sono strumenti di sostegno al reddito come la “cassa integrazione”. Purtroppo nei meandri di quella norma vi era un limite che creava una evidente disparità. Da quel bonus erano esclusi i lavoratori che percepissero assegni (variamente denominati) per invalidità che ne riduca la capacità di produrre reddito. Si tratta di una misura previdenziale spesso di poche centinaia di euro. Il decreto “Rilancio” rimuove malamente questa disparità, escludendo dalle incompatibilità l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984) con le varie indennità/bonus, ma dimenticando che esistono uguali provvidenze con la medesima finalità che tecnicamente non derivano affatto dalla legge 222. Si creano così nuove disparità nonostante fossero state ripetutamente segnalate.
Fra l’altro chi percepisce queste indennità è escluso dal Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza

Negli intenti del Governo il Reddito di emergenza (Rem) è uno strumento straordinario di sostegno economico ai nuclei familiari che si affianca, in via del tutto temporanea, al Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di emergenza (previsto dall’articolo 82), oltre ad essere incompatibile con il Reddito di cittadinanza, non può essere erogato se nel nucleo vi sono persone che percepiscono una pensione diretta o indiretta (escluso l’assegno di invalidità ex legge 222). Ricordiamo che fra quelle indirette c’è anche la pensione di reversibilità, qualsiasi sia l’importo.

La base è 400 euro. Va moltiplicata per 1 per il primo componente del nucleo familiare,indicatore che  è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2. O 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE. (Più sopra abbiamo scritto che è “più o meno” il sistema del reddito di cittadinanza perché lì è previsto che l’aliquota per i nuclei con persone con disabilità sia il 2,2 e non il 2,1 come in questo caso). Sembra di intendere dal testo che de ne nucleo è presente una persona con disabilità grave il reddito di emergenza può arrivare anche più in alto di 800 euro (400 x2,1=840).

Per ottenere un Reddito di emergenza di 840 euro è necessario che nel nucleo ci sia almeno un adulto con tre minori e ci sia un disabile grave o un non autosufficiente. Oltre a tutte le altre condizioni (ISEE, patrimonio , reddito di aprile basso e le altre incompatibilità).

L’aumento dei Fondi

Nel decreto “Rilancio” è previsto l’aumento di due Fondi ben noti a chi si occupa di disabilità. Sono il Fondo per le non autosufficienze (FNA) e il Fondo per il cosiddetto dopo di noi (legge 112/2016). Attenzione, però: in entrambi i casi gli aumenti sono finalizzati a specifiche finalità che il decreto esplicita con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni.

Il FNA viene incrementato (articolo 104 del nuovo decreto) di 90 milioni per il 2020Nel testo approvato in Consiglio dei Ministri questo aumento era previsto “al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura”. Il concetto di “disabilità gravissima”,  quando si parla di FNA, è piuttosto stringente e riconducibile alla necessità di assistenza vitale, criterio quindi potenzialmente divisivo vieppiù in questa fase. Non a caso quel passaggio è stato oggetto di una giusta mobilitazione e di uno specifico appello al Presidente della Repubblica. Dal testo in Gazzetta infatti è scomparsa la parola “gravissima”, riconducendo la destinazione a quella consueta del FNA (semplificando assai: sia gravi che gravissimi)
Non sfugge però il fatto che riferendosi a “coloro che se ne prendono cura” non si usi la definizione di caregiver familiari (i grandi assenti anche in questo decreto) che pure è presente nella nostra normativa.
Il Legislatore ha, al contrario, l’accortezza di vincolare 20 milioni (dei 90 previsti) alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

L’aumento di 20 milioni per il Fondo per il “dopo di noi” è invece destinato alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e quindi per potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Proroga dei piani terapeutici

Concludiamo la carrellata con una novità positiva che riguarda alcune persone con disabilità.

I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Il decreto richiama anche le le Regioni affinché adottino procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Per leggere tutto il testo: handylex.org

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